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Approfondimenti

L’art. 315-bis afferma che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Il mantenimento si conferma come un diritto del figlio.

Come e da chi viene stabilito l’assegno di mantenimento?

Il terzo comma dell’art. 337-ter secondo cui “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito…”.

Quindi, la regola è che ognuno dei genitori provveda al mantenimento dei propri figli in ragione delle proprie disponibilità economiche.

Occorre un accertamento sulle complessive risorse economiche dei genitori per poter giungere ad una quantificazione dell’apporto di ciascuno.

Il mantenimento diretto dei figli non scatta automaticamente solo perché un figlio sta quindici giorni al mese dal padre e quindici dalla madre.

Per la determinazione dell’importo da corrispondere verranno prese in considerazione le "attuali esigenze del figlio", ovvero i bisogni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

I genitori possono accordarsi diversamente?

E’ vero che i genitori possono accordarsi diversamente: e decisamente l’accordo delle parti è preferibile rispetto ad una decisione imposta dal giudice.

In questo caso, si potrà derogare al principio della proporzionalità, tenendo conto di altri criteri, come per esempio quello dei diversi tempi di cura dedicati al figlio.

In altre parole, l’assegno di mantenimento viene determinato nel modo seguente:

  1. nel caso di separazione consensuale o di ricorso congiunto per il mantenimento di minore, i genitori, con l’assistenza di un avvocato, potranno accordarsi e stabilire l’importo dovuto per l’assegno di mantenimento del figlio.
    Il giudice verificherà l’equità dell’accordo, soprattutto a tutela degli interessi di eventuali figli, e provvedere all’omologazione delle condizioni determinando così la separazione legale oppure recepire l’accordo in un decreto.
  2. in caso di mancato accordo sarà direttamente il giudice, secondo i criteri sopra indicati, a decidere l’importo dell’assegno e il coniuge che ne avrà diritto.

Quando cessa l'obbligo?

L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore cessa con l’indipendenza economica oppure quando il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli.

In caso di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti il giudice, valutate le circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico da versare direttamente al figlio.

La Cassazione ha mutato il proprio orienatamento: il figlio che ha completato gli studi deve saper accettare ciò che gli viene offerto, anche un posto precario o al di sotto delle proprie aspettative (Cass. ord. n. 29779 del 29.12.2020).

Avv. Antonella Mazzone
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