La Legge Delega n.46 del 2021 ha istituito l’Assegno Unico Universale, ossia una misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico.
E’ determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tenuto conto dell’ISEE in corso di validità.
L’assegno è definito unico perché semplifica e potenzia gli interventi previsti a sostegno della genitorialità e della natalità; è universale perché viene garantito a tutte le famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di età (se ricorrono determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili, anche in assenza di ISEE o con reddito superiore ai 40.000,00 euro (ma in tal caso la misura sarà minima).
Tale misura è entrata in vigore il 1° marzo 2022, ma già a partire dal 1° gennaio 2022 è stato possibile farne domanda.
La domanda annuale va presentata presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
L’importo spettante viene corrisposto dall’INPS in una quota variabile (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi.
L’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo a fini IRPEF.
L’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.
Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso.
L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
L’assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra genitori aventi diritto.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Per richiedere l’assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l’Isee minorenni (articolo 7 del DPCM 159/2013). Tale indicatore, è diverso dall’Isee ordinario solo nel caso di genitori non coniugati e non conviventi fra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell’Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva». Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento all’Isee ordinario e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico ai fini Irpef oppure se hanno un’età pari o superiore a 26 anni.
L’assegno unico universale assorbe:
- premio alla nascita 800 euro;
- bonus bebè;
- fondo prestiti ai neogenitori;
- assegni al nucleo familiare;
- detrazioni sui i figli a carico.
Gli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli, continueranno a spettare.