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La Corte Costituzionale ha emesso una storica sentenza che rende illegittimo mettere a un figlio in automatico il solo cognome del padre.

In precedenza.

Fino a oggi, nella famiglia fondata sul matrimonio, quando nasceva un figlio, veniva dato in automatico il cognome del padre.

In passato, due coniugi avevano tentato di dare il cognome della madre alla propria figlia, presentando domanda all’ufficiale di stato civile. La loro domanda venne respinta. Per questo motivo, presentarono prima ricorso al Tribunale di Milano, poi alla Corte d’appello di Milano e, infine, alla Corte di Cassazione che rimise la questione alla Corte Costituzionale. Con sentenza 16 febbraio 2006 n. 6, la Corte costituzionale pur riconoscendo che il sistema in vigore derivava da una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale, non più compatibile con il principio costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e donna, dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale. La Corte di Cassazione respinse il ricorso dei ricorrenti, rilevando tuttavia che l’impossibilità di derogare alla regola del cognome del padre al momento dell’iscrizione dei neonati nei registri di stato civile è eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne.

I coniugi si rivolsero allora alla Corte Europea dei diritti dell’uomo contestando il rifiuto delle autorità italiane di accogliere la loro domanda.

La Corte Europea affermò che la decisione italiana si poneva in contrasto con l’art. 14 che prescrive che “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”, in combinato disposto con l’art. 8.

La Corte Costituzionale, con la sentenza dd. 21.12.16 n.286, rilevò poi che la norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno andava censurata per la parte in cui non consentiva ai genitori di attribuire al figlio anche il cognome materno, qualora ne avessero fatto concorde richiesta al momento della nascita, evidenziando che un “criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi”, non era ancora stato introdotto neanche dalla riforma della filiazione operata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

E ora?

Con la sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

Se non ci sarà accordo, sarà il Giudice a decidere.

Al Parlamento l’onere di risolvere il problema dell’accumulo dei cognomi, per le generazioni successive (probabilmente ci si ispirerà alla Spagna).

La sentenza riguarda tutti i figli, sia quelli nati nel matrimonio, sia quelli nati fuori, che i figli adottivi.

Questa sentenza offre ai genitori la possibilità di esprimersi con consapevolezza in coppia sull’identità del proprio figlio ed è chiara espressione del diritto alla bi-genitorialità.

 

Avv. Antonella Mazzone
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