L’assegnazione della casa coniugale è il punto cruciale di ogni crisi matrimoniale.
Attorno ad essa ruotano gli interessi di tutti componenti del nucleo familiare, si intrecciano esigenze esistenziali ed economiche.
Nelle procedure consensuali, l’accordo delle parti ha come “contenuto necessario” l’assegnazione della casa.
Di grande importanza è il mantenimento della relazione ambientale da parte dei figli minori.
Perché è importante per i bambini l’assegnazione della casa coniugale?
Il bambino non sa mai scegliere tra i due suoi genitori.
La crisi della famiglia incide negativamente sul suo equilibrio psico-fisico.
Lasciarlo vivere nella casa che conosce e in cui ha sempre vissuto, ossia in un luogo sicuro ed accogliente, è un modo per assicurargli un punto di riferimento in un momento così cruciale della sua "piccola vita".
E' questo uno dei rari casi in cui il diritto di proprietà può essere sacrificato in ragione di un interesse ritenuto prevalente: l’interesse dei figli minori.
In quali casi il Giudice assegna la casa coniugale al coniuge non proprietario?
Il Giudice assegna la casa coniugale al coniuge cd. collocatario dei figli minori, ossia al coniuge con il quale i figli prevalentemente vivranno.
L’assegnazione della casa coniugale garantisce al figlio minorenne di poter continuare ad abitare nell’ambiente in cui è cresciuto, anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori.
Il medesimo principio vale pure per il caso in cui i genitori non siano sposati.
In tal caso, si parlerà di assegnazione della casa familiare e non coniugale, ma con i medesimi criteri che valgono per i genitori sposati.
Con le ultime riforme, infatti, i figli nati da genitori non sposati sono equiparati ai figli nati da genitori coniugati.
Quali sono le conseguenze?
L’assegnazione costituisce un diritto personale di godimento in favore del coniuge assegnatario, finché vi abiterà con i figli e non priva il proprietario del suo diritto di proprietà.
Il coniuge assegnatario dovrà provvedere a tutte la spese relative alla manutenzione ordinaria, alle spese condominiali ordinarie ed a tutte quelle inerenti all’utilizzo dell’immobile, mentre il proprietario provvederà al pagamento delle spese straordinarie e dell’IMU, se dovuta.
Se il figlio è maggiorenne?
Se i figli sono maggiorenni, l’assegnazione della casa coniugale spetta solo siano disabili ovvero non siano ancora economicamente indipendenti.
Si può perdere l’assegnazione della casa coniugale?
Si:
- con l’indipendenza economica dei figli maggiorenni;
- con il trasferimento dei figli in altra abitazione;
- se il coniuge assegnatario non abita più stabilmente nella casa familiare;
- se il coniuge assegnatario convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.
Sarà sempre il Giudice a valutare che la cessazione del diritto di assegnazione della casa coniugale sia conforme all’interesse dei minori.
L’assegnazione della casa coniugale ha una rilevanza anche economica?
Si.
La stretta relazione esistente tra assegnazione della casa coniugale e rapporti economici emerge chiaramente dall’art 337 sexies cc.
La statuizione sull’assegnazione della casa familiare non impedisce il riconoscimento del diritto alla percezione di un contributo al mantenimento dei figli ma di sicuro incide sulla sua quantificazione. Pertanto, il Giudice che assegna la casa coniugale al coniuge collocatario o affidatario dei figli riduce l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto da quello non collocatario o affidatario proprio perché quest’ultimo spesso è costretto a rilasciare l’abitazione familiare e a trovare una sistemazione alternativa (spesso una casa in locazione).