L’interesse del minore è alla base della disciplina della rappresentanza legale dei genitori e dell’istituto della tutela dei minori, in assenza di genitori.
In funzione repressiva, la legge detta i presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.) e della rimozione o sospensione del tutore (art. 384 c.c.).
Ogni qualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori si rivela pregiudizievole per la crescita serena del minore, il Tribunale per i Minorenni può intervenire a sua tutela.
In questi procedimenti, la difesa tecnica è raccomandata.
L’idoneità genitoriale deve essere accertata con apprezzamento globale, tenendo conto, oltre che dell’attitudine morale, della personalità del genitore medesimo, della capacità affettiva, della disponibilità ad un assiduo rapporto e dell’ambiente in cui vive, il tutto in relazione alle esigenze materiali, morali e psicologiche del figlio.
Sottovalutare la portata di un provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale, può avere effetti rovinosi sui rapporti con la prole: sebbene i servizi sociali garantiscano le visite ai minori, ove gradite e prescritte dal Tribunale, nulla sarà più come prima nei rapporti padre-madre-figli.
L’avv. Mazzone che ricopre spesso - su disposizione del Tribunale - incarichi di curatore speciale nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, garantisce una rapida e decisiva difesa, indirizzando il cliente verso soluzioni congeniali.