L’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito».
Se un mezzo di correzione è violento, contrasta con il suo scopo educativo, sia perché lede la dignità della persona sia perché pregiudica lo sviluppo armonico della personalità.
Secondo la Cassazione, rientrano in questa fattispecie le seguenti condotte:
- Imporre alla figlia un taglio di capelli che lei rifiuta opponendosi fermamente tanto da mettere a repentaglio la sua stessa incolumità;
- Legare un figlio minore alla tavola perché si rifiuta di mangiare;
- Chiudere un figlio in un luogo buio per punizione;
- Punire un figlio con percosse e tirate di capelli.