Gli obblighi di assistenza familiare sono quelli connessi allo status di genitore (educazione, istruzione, sostegno morale) e a quello di coniuge (assistenza morale e materiale, collaborazione nell’ interesse della famiglia, coabitazione e dovere di contribuire ai bisogni della famiglia).
Questo è il reato tipico del coniuge che, lasciato il focolaio domestico, si dimentica dell’altro coniuge e dei figli e decide di non somministrare più i mezzi di sussistenza per far fronte alle esigenze quotidiane.
I mezzi di sussistenza non vanno confusi con gli alimenti né con l’assegno di mantenimento. Essi si identificano in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l’abitazione, i canoni per forniture (luce, acqua, gas e riscaldamento), i medicinali, le spese per l’istruzione dei figli e di vestiario. Hanno dunque una portata più ristretta rispetto all’assegno di mantenimento perché sono funzionali ad una vita dignitosa. La mancata corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio rientra invece nella fattispecie punita dall’art 570 bis cp.